STATUTO DELLA PRO LOCO DI BORGO FORNARI

Articolo 1 (Denominazione e sede)

E’ costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione Turistica PROLOCO BORGO FORNARI”.

La sede legale dell’Associazione è in P.zza Carpaneto n° 35, Loc. Borgo Fornari - Ronco Scrivia. L’associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. Il cambio dell’indirizzo all’interno dello stesso Comune di Ronco Scrivia non costituisce modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 (Scopo)

L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell’Associazione è in particolare:

  1. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;

  2. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

  3. sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;

  4. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

  5. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

  6. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

  7. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

  8. promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).

  9. aprire e gestire circoli per i soci.

Articolo 3 (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale.

  1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio della Frazione di Borgo Fornari e del Comune di Ronco Scrivia e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

  2. La Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

  3. La Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, con mezzi tradizionali od elettronici, la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

  4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Liguria, U.N.P.L.I. LIGURIA nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

Articolo 4 (Soci)

Sono ammessi a fare parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L’ammissione alla Pro Loco è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione alla Pro Loco nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Preliminarmente all’ammissione il socio versa la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea e si obbliga a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile né può essere rimborsata.

I soci della Pro Loco possono essere:

  1. Soci Ordinari;

  2. Soci Sostenitori;

  3. Soci Benemeriti;

  4. Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Pro Loco.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.

Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco, il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.

Non è ammessa l’adesione temporanea alla Pro Loco e quindi non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

La quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)

I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di prendere visione di deliberazioni, bilanci, rendiconti della Pro Loco.

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, ed in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto:

  • di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata;

  • di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

  • di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

  • di ricevere la tessera della Pro Loco;

  • di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

  • di frequentare i locali della Pro Loco;

  • ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

I Soci hanno l'obbligo di:

  • rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

  • versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;

  • non mettere in atto azioni pregiudizievoli e incompatibili con l'attività stessa della Pro Loco.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi la Pro Loco prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno della Pro Loco deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dalla Pro Loco mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dalla Pro Loco nei seguenti casi:

a) mancato pagamento della quota sociale nell’anno solare;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale alla Pro Loco. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per

  1. dimissioni

  2. per morosità

  3. per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

c) L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all’interessato, solo nel caso b3.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della Pro Loco.

Articolo 7 (Organi sociali)

Gli organi della Pro Loco sono:

  1. Assemblea dei soci;

  2. Consiglio Direttivo;

  3. Presidente.

  4. Segretario e Tesoriere

  5. Collegio dei Revisori dei Conti

  6. Collegio dei Probiviri (eventuale)

  7. Presidente Onorario (eventuale)

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Articolo 8 (Assemblea dei soci)

L’Assemblea è organo sovrano della Pro Loco, costituita dai soci fondatori ed effettivi. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di Aprile dal Presidente della Pro Loco o da chi ne fa le veci mediante una delle due modalità di seguito elencate:

  1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail, sms o telegramma agli associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza;

  2. avviso affisso nei locali della sede, nelle bacheche e/o pubblicato sul sito web e sui social gestiti dell’associazione, almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

  1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

  2. quando lo richieda almeno un quinto dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello statuto o dello scioglimento della Pro Loco. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L’Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  1. elezione del Consiglio Direttivo e, eventualmente, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;

  2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;

  3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;

  4. approvazione dell’entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;

  5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

  6. approvazione del programma annuale della Pro Loco, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio. L’Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

  1. approvazione di modifiche allo statuto con la presenza, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

  2. scioglimento della Pro Loco e devoluzione del patrimonio residuo, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci;

L’Assemblea straordinaria è convocata:

  1. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

  2. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;

  3. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale, versamento avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento dell’Assemblea. Ogni socio esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede della Pro Loco. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

La Pro Loco è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da un numero dispari di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a ventuno unità.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno, e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  2. elegge il Presidente della Pro Loco e le altre cariche sociali;

  3. stabilisce e presenta all’Assemblea l’entità della quota sociale annua;

  4. redige e presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività della Pro Loco;

  5. redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;

  6. delibera l’ammissione dei nuovi soci;

  7. delibera l’esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.6.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

I Consiglieri considerati decaduti saranno surrogati con i soci che, secondo i risultati delle ultime elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio, qualora ne sia compromessa la funzionalità. Solamente nel caso in cui la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà dei Soci, l’intero Consiglio Direttivo potrà essere considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro due mesi dal verificarsi della vacanza, indire l’assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l’assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla predetta assemblea, indire l’Assemblea elettiva per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo all’assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio Sociale, la formazione di un conto di previsione, con il relativo programma di attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull’attività svolta. Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede sociale e solo per specifiche motivazioni adottate dal Consiglio stesso, possono anche essere pubbliche.

Alla riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile dai soci su richiesta, presso la sede sociale.

Articolo 10 (Presidente della Pro Loco)

Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto, ovvero in altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio direttivo, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile; la carica è gratuita.

In caso di impedimento definitivo, o di dimissioni, il Presidente verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, che provvederà all’elezione di un nuovo Presidente al suo interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Pro Loco.

Il Presidente ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi, ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Il Presidente è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, limitatamente alle delibere del Consiglio direttivo.

Articolo 11 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente della Pro Loco sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile, la carica è gratuita.

Il vice Presidente (o i vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Articolo 12 (Segretario e Tesoriere)

Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo da scegliersi fra i soci o fra i componenti del Consiglio medesimo. Restano in carica per tre anni ed sono rieleggibile; le cariche sono gratuite.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

È possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere o ad un solo socio.

Articolo 13 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti, a votazione palese o segreta, di norma ogni tre anni, dall’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente, ed occasionalmente, in qualsiasi momento la contabilità sociale.

I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Articolo 14 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti, a votazione palese, o segreta, di norma ogni tre anni, dall’Assemblea dei soci. Le cariche sono gratuite.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i Soci.

Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie che non è in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale U. N. P. L. I., ai sensi delle norme dello Statuto Regionale U. N. P. L. I..

I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Articolo 15 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Articolo 16 (Commissario Straordinario)

Almeno un terzo dei soci della Pro Loco, se iscritta al comitato regionale UNPLI, può richiedere il Commissariamento Regionale UNPLI attraverso una apposita Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 8, con chiaro ordine del giorno “richiesta commissariamento UNPLI” e, nel caso di voto favorevole, il Comitato regionale UNPLI nominerà il Commissario il quale, entro sei mesi, indirà l’Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 (Mezzi finanziari)

La Pro Loco è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea ordinaria;

  2. eredità, donazioni e legati;

  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;

  5. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;

  6. erogazioni libere di associati e di terzi;

  7. proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi indette nel rispetto dei fini istituzionali;

  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo della Pro Loco. La Pro Loco è tenuta a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

La Pro Loco è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d’imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della stessa.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita della Pro Loco, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 18 (Prestazioni dei Soci)

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.

Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro prestazione di regolare documentazione fiscale.

Articolo 19 (Esercizio sociale e bilancio)

L’esercizio sociale è compreso tra il primo gennaio e il trentun dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede della Pro Loco almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico finanziario che deve essere approvato dall’assemblea dei Soci annualmente.

L’Assemblea di approvazione del rendiconto deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre sei mesi.

Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il rendiconto deve essere redatto seguendo il criterio di cassa o di competenza e comunque come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito anche in forma indiretta tra gli associati, ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto della Pro Loco.

Articolo 20 (Scioglimento della Pro Loco)

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità di seguito indicate, per i seguenti motivi:

  1. sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale;

  2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;

  3. ogni altra causa che dovesse compromettere gli scopi per cui la Pro Loco è stata fondata o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.

La deliberazione di scioglimento della Pro Loco è assunta dall'assemblea in convocazione straordinaria, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Pro Loco nomina uno o più liquidatori che provvederanno al saldo di tutte le pendenze passive e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo, a seguito di scioglimento, cessazione o estinzione dopo la liquidazione, dovrà obbligatoriamente essere devoluto a fini di utilità sociale ad Associazioni e/o Enti APS (associazioni di promozione sociale) che operano nello stesso territorio della Pro Loco.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici potranno essere devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede, con obbligo di destinazione ed utilizzo a fini di utilità sociale.

Articolo 21 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto viene approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci in data 28 febbraio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

28 febbraio 2019